COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di : Sig. Rocco Giovanni MAESANO (Presidente della società Omega Bagaladi San Lorenzo), Sig. Giovanni VILLARI (Presidente della società Omega Bagaladi San Lorenzo) per rispondere della violazione di cui all’art.32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, in relazione anche alle disposizioni emanate con CU n.1 della LND per come richiamate al capitolo A2 –lett.g), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores-Under 18 ”, nella stagione sportiva 2008/2009; nonché la società AS OMEGA BAGALADI SAN LORENZO per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai presidenti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di : Sig. Rocco Giovanni MAESANO (Presidente della società Omega Bagaladi San Lorenzo), Sig. Giovanni VILLARI (Presidente della società Omega Bagaladi San Lorenzo) per rispondere della violazione di cui all’art.32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, in relazione anche alle disposizioni emanate con CU n.1 della LND per come richiamate al capitolo A2 –lett.g), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores-Under 18 ”, nella stagione sportiva 2008/2009; nonché la società AS OMEGA BAGALADI SAN LORENZO per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai presidenti. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali; sentiti i deferiti; sentito il vice procuratore federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva: - per il Presidente Sig. Rocco Giovanni Maesano l’inibizione per giorni 30 (trenta); - per il Presidente Sig. Giovanni Villari l’inibizione per giorni 30 (trenta); - per la società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo l’ammenda di € 5000,00 – come da C.U. n° 1 L.N.D. s.s. 2008/2009; viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale; RILEVA 1) con nota del 26.1.2009 prot. N° 4057/386 pf 08-09/SP/vdb, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg.ri Rocco Giovanni Maesano, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, il Sig. Giovanni Villari, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, nonché la medesima società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, per rispondere: - “i primi due della violazione di cui all’art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con C.U. n° 1 della LND come richiamate al capitolo A – lettera g), per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al campionato “Juniores – Under 18” nella stagione sportiva 2008/2009”; - “la terza per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai Presidenti” 2) La società Omega Bagaladi San Lorenzo, partecipante al campionato calabrese di Eccellenza, come risulta dalla documentazione in atti, ha disatteso alla obbligatorietà di svolgere con una propria squadra attività giovanile nella stagione sportiva 2008/2009. In forza del Comunicato Ufficiale n° 1 del 1.7.2009 della L.N.D., emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c) delle N.O.I.F., e dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D., è fatto obbligo alle società di Eccellenza di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai campionati indetti dal settore. Non può assumere rilievo nel presente giudizio alcuna circostanza esimente. L’omissione, segnalata dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D., integra gli estremi della violazione di cui all’art. 32, comma 1 del Regolamento della L.N.D., ascrivibile ai sigg.ri Rocco Giovanni Maesano e Giovanni Villari, Presidenti A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, ed a quest’ultima società per responsabilità diretta ex art. 4 del C.G.S.; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: - al Sig. Rocco Giovanni MAESANO, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, l’inibizione per giorni 30 (trenta) e quindi fino al 25 APRILE 2009; - al Sig. Giovanni VILLARI, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, l’inibizione per giorni 30 (trenta) e quindi fino al 25 APRILE 2009; - alla società A.S. OMEGA BAGALADI SAN LORENZO l’ammenda di € 5000,00 (cinquemila), come previsto dal C.U. n° 1 della L.N.D. della stagione sportiva 2008/2009.
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