COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELL’ALLENATORE GIACOMO SERAFINI E DEL PRESIDENTE GINO DAMIANI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 2 C.G.S., 93 NOIF E 42 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ GROTTE S. STEFANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELL’ALLENATORE GIACOMO SERAFINI E DEL PRESIDENTE GINO DAMIANI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 2 C.G.S., 93 NOIF E 42 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ GROTTE S. STEFANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento, dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, dell’Allenatore GIACOMO SERAFINI, tesserato all’epoca con la Società GROTTE S. STEFANO, dell’allora Presidente GINO DAMIANI e della Società stessa per tutta le violazioni di cui al dispositivo. Nell’atto del 13.1.2009 l’Organo requirente incolpava i deferiti di quanto loro addebitato, per aver l’Allenatore GIACOMO SERAFINI accettato dalla Società GROTTE S. STEFANO, un assegno post datato di € 1.700, non contemplato dal relativo accordo economico redatto per iscritto e firmato dalle parti, né da altro accordo modificativo, e non averlo dichiarato al Collegio arbitrale presso la L.N.D., cui aveva proposto ricorso per mancato pagamento del compenso previsto dal suddetto accordo scritto, non consentendo in tal modo, allo stesso Collegio di acquisire tutti gli elementi della causa per la valutazione esaustiva della vertenza; per avere il Presidente GINO DAMIANI, in violazione delle norme F.I.G.C. citate in premessa, emesso un assegno post datato non contemplato dal relativo accordo economico, in favore dell’allenatore GIACOMO SERAFINI e la Società GROTTE S. STEFANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. del comportamento del Presidente pro tempore GINO DAMIANI nella stagione sportiva 2006/2007. La Procura Federale è giunta alle conclusioni di cui sopra dopo aver esperito le opportune indagini, ascoltando inizialmente il Sig. SERAFINI GIACOMO, il quale dichiarava di aver stipulato con la Società GROTTE S. STEFANO, militante nel Campionato di II Categoria, un accordo economico per la Stagione Sportiva 2006/2007, di € 2.300 con l’allora Presidente DAMIANI GINO, compenso che doveva essere ripartito in 4 rate di € 525,00. A seguito dell’esonero il tecnico chiedeva, senza avere alcuna risposta, al Presidente il compenso stipulato, avvenuto il 22.10.2006. Per tale silenzio il SERAFINI decideva di rivolgersi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D., a cui pone in rilievo il collaboratore della Procura Federale, non dichiarava che era in possesso di un assegno di € 1.700 avuto dal Sig. DAMIANI, al momento della firma del contratto in quanto, a suo dire, quell’assegno non era inerente al contratto dal lui stipulato. Al termine dell’interrogatorio il SERAFINI dichiarava al nuovo Presidente NUNZI MARCO, di ritenersi soddisfatto di ciò che aveva percepito. L’incaricato della Procura Federale dinanzi a tale affermazione, considerava pertanto che l’assegno post datato di € 1.700 era da considerarsi quale acconto dell’accordo economico ed il successivo assegno circolare di € 630 avuto dal SERAFINI a seguito del lodo arbitrale dalla Società GROTTE S. STEFANO era di considerarsi a saldo del medesimo accordo economico fissato in € 2.330. Veniva anche ascoltato il Sig. DAMIANI il quale riferiva al Procuratore Federale di non avere mai risposto ai solleciti del SERAFINI in quanto lo stesso non aveva mai restituito l’assegno posdatato di € 1.700 consegnatogli all’atto della firma con scadenza 31.5.2007. Nella deposizione il DAMIANI precisava che se il tecnico avesse restituito l’assegno, lui avrebbe pagato le rate secondo scadenza e così non si sarebbe verificato l’esposto al Collegio Arbitrale. Tra l’altro il Sig. DAMIANI dichiarava che l’assegno di € 1.700 risultava alla scadenza incassato dal SERAFINI e che, a seguito della vertenza, ha emesso a saldo un assegno di € 630. Di questa vicenda si è poi interessato il nuovo Presidente NUNZI che dopo aver comunicato alla Procura Federale l’esito della vicenda, chiedeva alla Procura stessa di procedere nei confronti del SERAFINI per i suoi comportamenti. Chiedeva inoltre che fosse restituita dal Comitato Regionale Lazio la somma di € 1.100 versata dalla società a titolo coattiva, a seguito della sentenza del Lodo Arbitrale. La Procura alla luce di tutto ciò riteneva sussistenti le responsabilità dei deferiti. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, a cui partecipavano oltre il Rappresentante della Procura Federale, il tecnico SERAFINI il quale, nel riportarsi alle deduzioni a difesa inviate a mezzo fax, ribadiva ancora una volta che la somma richiesta di € 1.700, esulava dal fatto calcistico perché consisteva in un reintegro a titolo di risarcimento per perdita dell’onorario mensile, in quanto l’orario degli allenamenti estivi veniva anticipato al pomeriggio. L’importo era stato concordato a titolo di rimborso spese con l’allora Presidente DAMIANI, senza che la Società fosse informata. Il Procuratore in base a tali dichiarazioni sollevava un’obiezione in quanto il SERAFINI indirizzava la richiesta di rimborso alla Società e non al Presidente DAMIANI. Considerato tutto ciò, la Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo 2 mesi di inibizione al SERAFINI ed al DAMIANI ed € 500 di ammenda alla Società GROTTE S. STEFANO. Questa Commissione, dopo aver attentamente valutato in ogni dettaglio la situazione, si è resa conto che la pattuizione economica tra il SERAFINI ed il DAMIANI non appare chiara e trasparente, in quanto non risulta da alcun accordo scritto e che, comunque, il comportamento dei due viola le norme regolamentari, che non consentono l’emissione di assegni post-datati , a titolo di cauzione, sviando in tal modo completamente la funzione del titolo di credito. Da quanto sopra, questo Organo di Giustizia Sportiva è convinto di poter sostenere quanto esaurientemente comprovato dall’Organo requirente con cui concorda sulle proposte di sanzioni disciplinari attribuite ai deferiti per le evidenti loro responsabilità. Tutto ciò ritenuto, la Commissione DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al tecnico SERAFINI GIACOMO la squalifica di mesi 2, al Presidente dell’epoca, DAMIANI GINO, l’inibizione di due mesi, nonché l’ammenda di € 500,00 alla Società GROTTE S. STEFANO. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della Comunicazione. Si comunichi.
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