COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ TRE FONTANE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. , DEL PRESIDENTE ALESSANDRO GORI E DELLA CALCIATRICE KETTY BELLON PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AT. 40 COMMA 4 NOIF, DEL DIRIGENTE PINO GAETANO PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE NONCHE’ 61 NOIF, DEL SIG. ALESSIO CORAZZI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE NONCHE’ 66 COMMA 4 NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ TRE FONTANE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. , DEL PRESIDENTE ALESSANDRO GORI E DELLA CALCIATRICE KETTY BELLON PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AT. 40 COMMA 4 NOIF, DEL DIRIGENTE PINO GAETANO PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE NONCHE’ 61 NOIF, DEL SIG. ALESSIO CORAZZI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE NONCHE’ 66 COMMA 4 NOIF Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società TRE FONTANE ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 del CGS, del suo presidente ALESSANDRO GORI e della calciatrice KETTY BELLON per la violazione dell’art.1 co. 1 del CGS in relazione all’art. 40 co. 4 NOIF, del dirigente PINO GAETANO per violazione art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 7 e 16 STATUTO FEDERALE nonche’ 61 NOIF e del dirigente ALESSIO CORAZZI per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 7 e 16 dello Statuto federale nonché all’art. 66 co. 4 NOIF. Nell’atto del 16-10-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione della calciatrice KETTY BELLON a n. 4 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C Femminile senza essere tesserato con la Società TRE FONTANE che l’aveva schierato in campo nelle seguenti partite: TRE FONTANE – CERVETERI FUTSAL 26.1.2008 LAZIO WOMEN C5 – TRE FONTANE 2.2.2008 TRE FONTANE – VIRTUS ROMA CIAMPINO 9.2.2008 REAL ALBATROS - TRE FONTANE 16.2.2008 La predetta società, invero, aveva consegnato presso il Comitato Regionale Lazio la richiesta di tesseramento il 25.1.2008 ma la calciatrice risultava vincolata con la Società TANAS CASALOTTI dal 20.9.2007 e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società TRE FONTANE il 6.2.2008 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 14.01.2009 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data è comparso per la Società il Sig. Parisi, Segretario della Società TRE FONTANE con delega di firma depositata agli atti, il quale si è riportato alle deduzioni già inviate a codesta Commissione. La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi quattro di squalifica per la calciatrice BELLON, mesi due di inibizione a carico dei Sigg.ri GORI, PINO e CORAZZI e punti 4 di penalizzazione a carico della Società TRE FONTANE E’ evidente che l’irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle quattro gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso viene schierato in campo malgrado non potesse in quanto non tesserato con la società TRE FONTANE. Ne consegue la responsabilità del calciatore, dei dirigenti accompagnatori che, nelle gare contestate, hanno sottoscritto le rispettive liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti nelle stesse e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto ai suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, ben prima che fosse pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Rilevato che, nella fattispecie non si ravvede la mala fede da parte di quest’ultimi, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società TRE FONTANE l’ammenda pari ad €. 200,00; al dirigenti della società, sig.ri ALESSANDRO GORI, GAETANO PINO, ALESSIO CORAZZI, l’inibizione per mesi uno; alla calciatrice KETTY BELLON la squalifica per due giornate. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della Comunicazione. Si comunichi.
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