• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2. Delibere della Commissione
Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei signori N’DIA KOFFI Georges Hervè, calciatore,
EANDI Marco e SCOGNAMIGLIO Antonio, rispettivamente
Presidente e Dirigente accompagnatore della società
LEINÌ e della società A.S.D. LEINÌ per rispondere il
primo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e
10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma
6 N.O.I.F., il secondo delle violazioni di cui
all’art. 1 comma 1 e art. 10 comma 2 C.G.S in
riferimento all’art. 40 comma 6 N.O.I.F, il terzo
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S in
relazione artt. 7 comma 1 e 18 Statuto Federale e 61
NOIF, la Società della violazione di cui all’art. 4
commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2. Delibere della Commissione
Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei signori N’DIA KOFFI Georges Hervè, calciatore,
EANDI Marco e SCOGNAMIGLIO Antonio, rispettivamente
Presidente e Dirigente accompagnatore della società
LEINÌ e della società A.S.D. LEINÌ per rispondere il
primo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e
10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma
6 N.O.I.F., il secondo delle violazioni di cui
all’art. 1 comma 1 e art. 10 comma 2 C.G.S in
riferimento all’art. 40 comma 6 N.O.I.F, il terzo
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S in
relazione artt. 7 comma 1 e 18 Statuto Federale e 61
NOIF, la Società della violazione di cui all’art. 4
commi 1 e 2 C.G.S.
Con atto del 3/2/09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. N’DIA KOFFI Georges Hervè, calciatore per avere
falsamente affermato di non essere tesserato per Federazione estera
nell’atto di richiesta del tesseramento per la ASD LEINÌ, il sig. EANDI,
Presidente della Società per aver richiesto il tesseramento del
calciatore medesimo non avente titolo senza porre in essere le opportune
verifiche in merito al suo status ed averne consentito la partecipazione
a tre gare, il sig. SCOGNAMIGLIO per aver redatto e sottoscritto le
distinte di n.3 gare attestando la regolarità del tesseramento del
suddetto calciatore, nonché la Società medesima a titolo di
responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento ascrivibile al
proprio Presidente e al suoi tesserati.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata il
6102008 dall’Ufficio Tesseramenti alla Procura Federale
dell’irregolarità della domanda di tesseramento del calciatore N’DIA
KOFFI Georges Hervè presentata dalla LEINÌ che includeva dichiarazione
sottoscritta dall’interessato di non essere tesserato per Federazione
estera mentre da certificazione della F.F.F. (Federazione Francese) del
110 8 risultava tesserato per la Società ENTENTE SPORTIVE DES PETITS
ANGES.
L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione della documentazione
utile ai fini della decisione.
Nella seduta del 20/3/09, avanti a questa Commissione sono comparsi
l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale nonché i
tesserati e la società incolpati.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i
presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti) e tutti i tesserati incolpati aderivano alla proposta della
Procura Federale .restando da definire solo la posizione della Società.
Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico
del sig. N’DIA KOFFI mesi quattro di squalifica, a carico dei sig.ri
EANDI e SCOGNAMIGLIO mesi due di inibizione ciascuno...
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva, quindi
l’applicazione delle sanzioni della penalizzazione di tre punti in
classifica e dell’ammenda di € 2.000 a carico della società LEINÌ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene all’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non
vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità
dei tesserati incolpati e considerata la congruità della sanzione
concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti.
In riferimento alla Società la responsabilità sia diretta che oggettiva è
conseguenza dell’accertamento delle condotte negligenti tenute dal
Presidente e dal proprio Dirigente.
Va, tuttavia, considerato che la condotta in contestazione è costituita
dal mancato espletamento di oneri burocratici e che le irregolarità
scaturite hanno arrecato vantaggi modestissimi al LEINÌ.
Si ritiene, pertanto, opportuno contenere nei minimi l’inevitabile
penalizzazione per l’irregolare svolgimento delle gare.
Alla luce di quanto sopra si stima equo infliggere alla Società incolpata
le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica nella presente
stagione sportiva e dell’ammenda per € 1.500.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, sull’accordo delle parti, applica ai
Tesserati incolpati le seguenti sanzioni:
- a carico del signor N’DIA KOFFI Georges Hervè la sanzione della
squalifica per mesi quattro.
- a carico del sig. EANDI Marco la sanzione dell’inibizione per mesi
due.
- A carico del sig. SCOGNAMIGLIO Antonio la sanzione dell’inibizione
per mesi due.
Dichiara la società A.S.D. LEINI responsabile delle violazioni
contestate e conseguentemente applica alla medesima le sanzioni della
penalizzazione di punti uno (prima squadra) e dell’ammenda per € 1.500,00
(millecinquecento 0)
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2. Delibere della Commissione
Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei signori N’DIA KOFFI Georges Hervè, calciatore,
EANDI Marco e SCOGNAMIGLIO Antonio, rispettivamente
Presidente e Dirigente accompagnatore della società
LEINÌ e della società A.S.D. LEINÌ per rispondere il
primo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e
10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma
6 N.O.I.F., il secondo delle violazioni di cui
all’art. 1 comma 1 e art. 10 comma 2 C.G.S in
riferimento all’art. 40 comma 6 N.O.I.F, il terzo
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S in
relazione artt. 7 comma 1 e 18 Statuto Federale e 61
NOIF, la Società della violazione di cui all’art. 4
commi 1 e 2 C.G.S."