COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 106 della società A.C. MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Motta Santa Lucia – Maida del 01.03.2009 – con il punteggio di 0 – 3). RECLAMO N. 107 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Motta Santa Lucia – Maida del 01.03.2009 – con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 106 della società A.C. MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Motta Santa Lucia – Maida del 01.03.2009 - con il punteggio di 0 - 3). RECLAMO N. 107 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Motta Santa Lucia – Maida del 01.03.2009 - con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Preliminarmente dispone la riunione dei reclami nn° 106 e 107 per motivi di connessione; letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti le società reclamanti e l’arbitro, che ha confermato il contenuto del referto arbitrale e del supplemento; RILEVA Che l’arbitro ha sospeso la gara a seguito della condotta antisportiva dei calciatori di entrambe le squadre, protagonisti di un acceso litigio. Lo stesso direttore di gara ha confermato la dinamica dei fatti, come riferiti in referto e in supplemento, sottolineando di aver tentato inutilmente di riportare la calma, ma di non esserci riuscito, anche per l’assenza delle forze dell’ordine; per tali motivi, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale devono ritenersi congrue ed adeguate; P.Q.M. Rigetta i reclami nn° 106 e 107 e dispone incamerarsi le tasse.
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