COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 108 della società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Mandatoriccese – Juve Rossano del 01.03.2009 – con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore COMMENDATORE Gianluca per CINQUE gare, ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 108 della società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Mandatoriccese – Juve Rossano del 01.03.2009 - con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore COMMENDATORE Gianluca per CINQUE gare, ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti glia atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; sentito “telefonicamente” l’arbitro alla presenza del rappresentante arbitrale; verificata preliminarmente l’avvenuta trasmissione del reclamo alla controparte mediante l’esibizione delle ricevute di raccomandata; RILEVA la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nei confronti di entrambe le società contendenti, a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 30° minuto del II° tempo; ed invero, risulta dal referto arbitrale che un calciatore della Mandatoriccese, il n° 10 Commendatore Gianluca, al minuto 30 del secondo tempo, colpiva con violenza un calciatore della Juve Rossano in pieno volto, scatenando una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre, con il successivo ingresso in campo di persone del pubblico, che manifestavano il proprio disappunto imprecando, ma senza partecipare attivamente alla zuffa. Il calciatore colpito, Converso Domenico, riportava un trauma contusivo toracico cervicale con prognosi di venti giorni, documentato da certificazione medica agli atti; a giudizio dell’arbitro la rissa era di intensità tale che nemmeno l’intervento dei carabinieri riusciva a sedare, tanto che, si legge nel referto, non sussistendo le condizioni per proseguire la gara era costretto a fischiare la fine anticipata; a questo punto i calciatori della Mandatoriccese gli rivolgevano insulti e minacce, anziché adoperarsi per riportare la calma, tanto che lo stesso direttore di gara era costretto a ricorrere alla forza pubblica per poter abbandonare il campo; tanto premesso, la Commissione adita ritiene quanto segue: nella specie, sussistevano le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione della gara che, ricordiamo, costituisce l’estrema ratio che deve scaturire da una oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, dopo che lo stesso direttore di gara abbia posto in essere tutti i tentati vidi riportare l’ordine per proseguire la gara; come più volte si è pronunciata la presente Commissione, aderendo alla consolidata giurisprudenza della CAF, il potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di obiettiva gravità, tali da mettere oggettivamente in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia; come nella specie, una rissa tra i calciatori di intensità tale che neppure l’intervento delle forze dell’ardine riusciva a sedare; seppure la società reclamante esclude che si sia verificata la citata rissa, assumendo che l’arbitro ha deciso di sospendere la gara su pressione di calciatori della Juve Rossano che avevano abbandonato il campo per protesta sostenendo che non vi erano le condizioni per proseguire la partita; va ribadito che gli atti ufficiali di gara costituiscono sempre prova privilegiata per le decisioni assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, che devono pertanto attenersi in caso di contrasto a quelle che sono le risultanze del referto arbitrale; tanto più che l’arbitro ha confermato la impossibilità a proseguire la gara nonostante la presenza delle forze dell’ordine che non sono riuscite a sedare la rissa; riguardo alle sanzioni inflitte a carico della società reclamante e del suo calciatore, che con la sua condiotta ha provocato la rissa, alla luce dio quanto sopra, vanno ritenute congrue ed adeguate ai fatti accertati; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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