COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 111 della società A.S. ONLUS NIKE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Amatori Pianopoli – Onlus Nike del 31.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 50,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 111 della società A.S. ONLUS NIKE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 18 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Amatori Pianopoli – Onlus Nike del 31.01.2009 - con il
punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 50,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante A.I.A. - C.R.A.;
RILEVA
1) La società Onlus Nike ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale il quale, sulla base del referto
arbitrale, aveva ritenuto che la stessa società avesse rifiutato di riprendere il gioco dopo che il direttore di gara aveva sospeso la
partita e si era ritirato negli spogliatoi a seguito di un lieve malessere avvertito al 17° del secondo tempo;
2) Sosteneva la società ricorrente che, in realtà, l’arbitro non aveva sospeso la gara, ma ne aveva dichiarato la fine con il triplice
fischio, ritirandosi negli spogliatoi dopo essersi sfilato la casacca;
3) L’arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha precisato che a seguito dello stress emotivo causatogli
dall’aggressione verbale di due calciatori del Pianopoli e del successivo accerchiamento dei loro compagni che gli impedivano di
estrarre il cartellino rosso e notificare il provvedimento di espulsione, decideva di sospendere la gara e di ritirarsi negli spogliatoi;
Ammetteva, tuttavia, l’arbitro che il proprio comportamento aveva potuto ingenerare nei componenti delle squadre la convinzione
di aver decretato la fine della gara. Tanto che molti giocatoti abbandonavano il terreno di gioco;
4) Nella descritta situazione non è possibile individuare alcun comportamento della società Onlus Nike assimilabile alla rinuncia a
proseguire la gara, il rifiuto di rientrare in campo trovando giustificazione nella condotta arbitrale, integrando gli estremi di un
errore tecnico che ha quale conseguenza la ripetizione della gara;
P.Q.M.
In riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, revoca la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3
irrogata alla società Onlus Nike, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 50,00 comminata;
dispone la ripetizione della gara Amatori Pianopoli – Onlus Nike;
rimette gli atti al Presidente della Delegazione Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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