COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 48 della società AMATORI CARLOPOLI (S.S.2007/2008) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 5 del 21.11.2007 (Regolarità della gara – Amatori Carlopoli – Amatori Amami del 17.11.2007, inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 48 della società AMATORI CARLOPOLI (S.S.2007/2008) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 5 del 21.11.2007 (Regolarità della gara – Amatori Carlopoli – Amatori Amami del 17.11.2007, inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVATO che a seguito degli accertamenti compiuti dalla Procura Federale può ritenersi accertato, ad avviso di questa Commissione, che alla gara in oggetto ha partecipato sotto falso nome di Pasquale Chiodo il calciatore Adriano Lucia che non aveva titolo a parteciparvi; che il comportamento tenuto dai tesserati nel corso dell’audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale (Chiodo Pasquale, Lucia Adriano, Iuliano Antonio e Mazza Pallone Giuseppe nonché il dirigente Ferrari Fabio) è da ritenersi in effetti censurabile e sanzionabile per la palese violazione dell’art. 1 del C.G.S.; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, irroga alla società AMATORIALE AMAMI AMATO la penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; infligge alla società AMATORIALE AMAMI AMATO l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00); irroga al dirigente FERRARI Fabio la inibizione fino al 30 GIUGNO 2009; Rimette gli atti alla Procura Federale per i deferimenti a carico dei calciatori Chiodo pasquale, Lucia Adriano, Iuliano Antonio e Mazza Pallone Giuseppe.
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