COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 112 della società U.S.C. CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 26.02.2009 (Ammenda di € 700,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 112 della società U.S.C. CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 26.02.2009 (Ammenda di € 700,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante; ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma sia nel rapporto dell’assistente arbitrale che del commissario di campo ove risulta in maniera chiara ed inequivoca la riferibilità ai sostenitori della società reclamante del lancio di sputi e di oggetti contro uno degli assistenti arbitrale; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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