COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 115 della società S.S. ORATORIO S. FRANCESCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.03.2009 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo di gioco).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 115 della società S.S. ORATORIO S. FRANCESCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 115 del 19.03.2009 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo di gioco).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
Che dal referto dell’arbitro, che assume fonte privilegiata di prova, risultano i fatti oggetto delle sanzioni “per reiterato comportamento
offensivo e minaccioso nei confronti dei giocatori della società avversaria da parte di propri sostenitori e nei confronti di un giocatore
avversario durante la gara, nonché, per avere a fine gara, una decina di propri sostenitori fatto ingresso abusivamente in campo
assediando i giocatori della squadra avversaria mantenendo un comportamento offensivo e minaccioso”;
che alla stregua dei fatti ascritti appare ragionevole ridurre la sanzione inflitta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 300,00;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante,
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