COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 120 della società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 11.03.2009 (Inibizione Sig. DE RITO Antonio fino al 31.12.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 120 della società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n° 42 del 11.03.2009 (Inibizione Sig. DE RITO Antonio fino al 31.12.2010).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
-in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e,
pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante;
rilevato che il Sig. De Rito Antonio si è reso responsabile di un atto di modesta violenza nei confronti dell’arbitro;
ritenuto che è ragionevole ridurre la sanzione inflitta dal primo giudice in considerazione del modestissimo gesto di violenza “schiaffo
alle mani”;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. DE RITO Antonio fino al 31 DICEMBRE 2009;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante,
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