COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F. SABATO VIGNALE – GARA PAOLO MASULLO / F. SABATO VIGNALE DELL’1.03.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F. SABATO VIGNALE – GARA PAOLO MASULLO / F. SABATO VIGNALE DELL’1.03.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, le sanzioni contestate (squalifica a carico dell’allenatore, sig. Leone Aniello, ed inibizione a carico del dirigente, sig. Castagno Silvio) non sono impugnabili, in quanto inferiori al periodo minimo, che consente la proposizione di un reclamo, prescritto in almeno un giorno oltre il mese. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società F. Sabato Vignale.
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