COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA OMIGNANO / PRO MARCELLINO CALCIO DELL’11.01.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA OMIGNANO / PRO MARCELLINO CALCIO DELL’11.01.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita a chiarimenti la società, che ne ha fatto rituale richiesta, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. In particolare, il direttore di gara ha confermato, anche in questa sede, che il dirigente accompagnatore ufficiale della società reclamante ha autonomamente deciso di sostituire l’assistente di parte, che era stato allontanato dal terreno di gioco, con un calciatore che partecipava alla gara. Deve, pertanto, escludersi che l’arbitro sia incorso nell’errore tecnico. Va, quindi, confermata la decisione del primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pro Marcellino Calcio.
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