COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA SAN GIORGIO A CREMANO / PORTICI DEL 26.01.2009 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA SAN GIORGIO A CREMANO / PORTICI DEL 26.01.2009 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in merito alla gara in epigrafe, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 64 del 29.01.2009, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione . In particolare, rilevato che i fatti contestati vadano ritenuti quale condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, ritiene di applicare, quale sanzione adeguata alla reale gravità dei fatti, la squalifica per otto giornate, ex art. 19, comma 4, lettera d), del Codice di Giustizia Sportiva, ai calciatori Borrelli Giuseppe, Pascucci Diego e Prisco Gianluca. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Giorgio a Cremano, di ridurre la squalifica a carico dei calciatori Borrelli Giuseppe, Pascucci Diego e Prisco Gianluca, ad otto giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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