COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO P.R. OTTAVIANO – GARA P.R. OTTAVIANO / CARBONARA DEL 10.01.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO P.R. OTTAVIANO – GARA P.R. OTTAVIANO / CARBONARA DEL 10.01.2009 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita a chiarimenti la società, che ne ha fatto rituale
richiesta, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, considerato che le sanzioni, come
più volte ribadito da questa C.D.T., devono trovare giusta corrispondenza nell’effettiva gravità delle
infrazioni commesse; tenuto conto di tutte le circostanze, di fatto e di diritto; valutata anche l’articolazione
del reclamo, ritiene che le sanzioni debbano essere ridotte, così come di seguito specificato: l’ammenda, ad
euro 250,00; fino al 30.06.2011 la squalifica a carico del calciatore Prisco Massimo; fino al 30.06.2010 a
carico del calciatore Allocca Alfonso; fino al 30.09.2009 a carico del calciatore Corcione Antonio. Deve,
viceversa, essere confermata la squalifica fino al 10.01.2014, inflitta dal primo Giudice a carico del
calciatore Moccia Francesco, in ragione dell’assoluta, eccezionale gravità del suo comportamento e dei suoi
gesti di violenza e di oltraggio nei confronti del direttore di gara. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società P.R. Ottaviano, di ridurre le sanzioni,
inflitte dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Napoli, come di seguito specificato: l’ammenda,
ad euro 250,00; quanto alle squalifiche ai calciatori: fino al 30.06.2011, Prisco Massimo; fino al
30.06.2010, Allocca Alfonso; fino al 30.09.2009, Corcione Antonio; conferma la squalifica a carico del
calciatore Moccia Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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