COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 12/02/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 25 GENNAIO 2009 RECANATESE S.S.D. – CENTOBUCHI CALCIO S.R.L .

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 12/02/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 25 GENNAIO 2009 RECANATESE S.S.D. - CENTOBUCHI CALCIO S.R.L . Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla CENTOBUCHI CALCIO S.R.L. osserva: - il reclamo è inammissibile per non essere stata copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo stesso inviata alla controparte così come tassativamente prescritto dall'art. 33, 5° comma, C.G.S.. P.Q.M. 1) dichiara il reclamo inammissibile; 2) convalida il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: 3 - 0; 3) dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la tassa di reclamo.
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