COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 100 della società A.S.D. BOCALE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PILEIO Carmelo per CINQUE giornate). RECLAMO N. 101 della società A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 130,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CELIBATO Marco per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 100 della società A.S.D. BOCALE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PILEIO Carmelo per CINQUE giornate). RECLAMO N. 101 della società A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 130,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CELIBATO Marco per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentito il rappresentante della società A.S. Valanidi Calcio Giovanile; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA in via preliminare, che i due reclami in questione vanno qui riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva. Dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara Valanidi Calcio Giovanile - Bocale Calcio del 23.2.2009 e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta quanto qui di seguito riportato: al 23° del II tempo, venivano espulsi dal direttore di gara i calciatori Celibato Marco (Valanidi Calcio Giovanile) e Pileio Carmelo (Bocale Calcio), per reciproci atti di violenza commessi a gioco fermo. Mentre i suddetti calciatori si accingevano ad abbandonare il terreno di gioco, sei sostenitori circa del Valanidi “aprivano le porte ed entravano sul terreno di gioco”, dirigendosi verso il succitato calciatore Pileio del Bocale Calcio. Dopo averlo raggiunto, lo afferravano, tentando di sospingerlo verso gli spogliatoi. Dal che scaturiva “una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre” ivi compresi quelli in panchina. L’arbitro ha precisato, inoltre, di avere individuato i succitati calciatori Celibato e Pileio che continuavano a colpirsi reciprocamente ma di non aver potuto rilevare gli altri calciatori coinvolti nella rissa a causa della confusione venutasi a creare. Il direttore di gara, avendo constatato che la rissa proseguiva nonostante il prodigarsi dei dirigenti di entrambe le società per farla cessare, “non potendo ristabilire la calma in campo”, decideva di sospendere definitivamente la gara (al 30° del II tempo). Il Giudice Sportivo Territoriale, alla luce dei fatti testé narrati, ha irrogato le seguenti sanzioni: - punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 ad entrambe le società; - ammenda di € 130,00 e diffida del campo alla Società Valanidi Calcio Giovanile; - squalifica per cinque gare ai calciatori Celibato Marco (Valanidi Calcio Giovanile) e Pileio Carmelo (Bocale Calcio). Le società reclamanti chiedono a questa Commissione di riformare la suddetta decisione, ordinando la ripetizione della gara, riducendo la squalifica ai rispettivi calciatori e, nel caso della Società Valanidi Calcio Giovanile, annullando le altre sanzioni. All’adita Commissione, tuttavia, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di sanzionare entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 appare corretta. Infatti, il direttore di gara, a causa della confusione venutasi a determinare e per salvaguardare la propria incolumità dato l’inevitabile clima di tensione esistente in campo, non riusciva ad adottare i consequenziali provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i partecipanti alla rissa che, peraltro, proseguiva nonostante il tentativo dei dirigenti delle due squadre di farla cessare. E, di conseguenza, sospendeva definitivamente la gara. Peraltro, il direttore di gara precisa espressamente che erano “venute meno le misure d’ordine garantite dalla società ospitante”, non essendo presenti le Forze dell’Ordine. Va, inoltre, considerato che, dovendo notificare il provvedimento di espulsione ai calciatori coinvolti nella rissa, entrambe le società sarebbero rimaste con un numero inferiore a quello consentito dai regolamenti. Pertanto, essendo la responsabilità della suddetta sospensione definitiva da ascrivere ad entrambe le società, appare corretta la suddetta decisione del Giudice di I grado menzionata poc’anzi. Inoltre, appaiono congrue ed adeguate anche l’ammenda e la diffida del campo irrogate alla Società Valanidi Calcio Giovanile e le squalifiche inflitte ai calciatori Celibato Marco e Pileio Carmelo. P.Q.M. rigetta i reclami proposti dalla società A.S.D. Bocale Calcio e dalla società A.S. Valanidi Calcio Giovanile, disponendo incamerarsi la tassa versata da ognuna delle due società.
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