COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 125 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 49 del 25.02.2009 (Omologazione della gara – Audace Decollatura – Motta Santa Lucia dell’8.3.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 125 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 49 del 25.02.2009 (Omologazione della gara – Audace Decollatura – Motta Santa Lucia dell’8.3.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società U.S. Motta Santa Lucia proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale avverso la regolarità della gara Audace Decollatura-Motta Santa Lucia dell’8.3.2009 per presunta posizione irregolare, fra gli altri, del calciatore Pane Gianluca, utilizzato dalla società Audace Decollatura nella gara in esame. Il Giudice di prime cure, tuttavia, rigettava il reclamo, avendo accertato che “il calciatore Pane Gianluca, nato il 21.2.1978, e non il 22.2.1979 per come erroneamente indicato in distinta, risulta essere stato tesserato a favore della Società Audace Decollatura in data 24.10.2008” (cfr. C.U.n.49 del 18.3.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Di conseguenza, veniva confermato il risultato acquisito sul campo: Audace Decollatura - Motta Santa Lucia 4 - 3. La società U.S. Motta Santa Lucia propone reclamo a questa Commissione Territoriale avverso l’omologazione della gara decisa dal Giudice di primo grado, sostenendo che non si sia trattato di un mero errore materiale nella compilazione della distinta, ma che “da notizie assunte in Decollatura, non esiste alcun Pane Gianluca nato il 21.2.1978, nè tanto meno conosciuto, neanche rintracciabile da elenco telefonico”. Quindi, conclude chiedendo l’irrogazione a carico della Società Audace Decollatura della punizione sportiva della perdita della gara in questione col punteggio di 0-3. L’adìta Commissione ha preso visione nel corso dell’odierna seduta della fotocopia della carta d’identità n.AO1865669 (rilasciata dal Comune di Decollatura), in atti, indicata sulla distinta di gara della Società Audace Decollatura quale documento di riconoscimento del calciatore Pane Gianluca nato il 22.2.1979. Dall’esame del predetto documento è emerso che lo stesso appartiene, effettivamente, a Pane Gianluca nato a Soveria Mannelli (CZ) il 22.2.1979 (e residente a Decollatura-CZ), così come correttamente indicato nella distinta di gara. Inoltre, la Commissione ha acquisito agli atti una certificazione del Comune di Decollatura attestante “che Pane Gianluca nato a Soveria Mannelli il 22.2.1979 e Pane Gianluca nato a Soveria Mannelli il 21.2.1978 si identificano nella stessa persona e che le esatte generalità risultanti dai Registri dello Stato Civile e dell’Anagrafe sono: Pane Gianluca, nato a Soveria Mannelli il 22.2.1979”. In conclusione, appare evidente che nel caso in esame si è verificato un errore di trascrizione della data di nascita del calciatore de quo nella compilazione del relativo modulo di tesseramento. Alla luce di quanto sopra, questa Commissione non ravvisa alcuna irregolarità nella posizione del calciatore Pane Gianluca che ha preso parte alla gara Audace Decollatura - Motta Santa Lucia dell’8.3.2009 nelle file della società ospitante. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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