COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 127 della società POL. D. REAL SPILINGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 18.03.2009 (Squalifica calciatore DOTRO Pasquale fino al 18.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 127 della società POL. D. REAL SPILINGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 18.03.2009 (Squalifica calciatore DOTRO Pasquale fino al 18.12.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal supplemento di referto risulta in maniera chiara ed inequivoca che a fine gara l’arbitro veniva avvicinato da una persona la quale dichiarava di essere Dotro Pasquale e di non essere in distinta perché infortunato; che lo stesso teneva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e, dopo averlo afferrato per un braccio lo colpiva con un violento calcio alla gamba dx; che a seguito di ciò si creava un parapiglia ed alcune persone entravano in campo nei pressi dello spogliatoio; che, ad un certo punto, l’arbitro cominciava a correre per sottrarsi al tentativo, posto in essere da una di queste persone non identificata, di colpirlo con alcuni calci; che i due non venivano in contatto per l’intervento del capitano del Real Spilinga e del dirigente Miceli Michele; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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