COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 129 della società A.S. CATAFORIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 25.03.2009 (Punizione sportiva perdita della con il punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 129 della società A.S. CATAFORIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 50 del 25.03.2009 (Punizione sportiva perdita della con il punteggio di 0 – 3, Un punto di
penalizzazione, ammenda di € 150,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
La società A.S. Cataforio impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la mancata partecipazione alla gara in
epigrafe, assumendo che in primo grado non sono stati tenuti in debito conto gli elementi che integrerebbero la causa di forza
maggiore contemplata all’art. 55 comma 1 N.O.I.F.;
Invero le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado per il rigetto delle ragioni della società Cataforio appaiono
assolutamente condivisibili.
Anche questa Commissione riscontra nel comportamento tenuto dalla reclamante un rilevante grado di imprudenza e negligenza per
avere intrapreso tardivamente il viaggio di trasferimento verso la destinazione della trasferta.
Il reclamo va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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