COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 130 della società S.C. BAR AMARANTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 25.03.2009 (Punizione sportiva perdita della con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2009, penalizzazione di CINQUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, inibizione Sig. ROMEO Santo fino al 30.06.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 130 della società S.C. BAR AMARANTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 25.03.2009 (Punizione sportiva perdita della con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2009, penalizzazione di CINQUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, inibizione Sig. ROMEO Santo fino al 30.06.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società Bar Amaranto reclamante e la Taureana che controdeduce RILEVA La S.S. Bar Amaranto si duole delle decisioni assunte dal giudice di primo grado assumendo che per i fatti accaduti esuli totalmente la propria responsabilità ai sensi del C.G.S.. L’assunto si fonda su una serie di argomentazioni, tra le quali, le più rilevanti possono sintetizzarsi nell’avere il Presidente assolto agli obblighi di vigilanza imposti dalla normativa, nella circostanza secondo cui i fatti siano avvenuti fuori dall’impianto sportivo di Archi e da ultimo nell’assoluta imprevedibilità del loro verificarsi da parte della società cui ne viene addebitata la responsabilità. Passando all’esame del merito dei fatti stessi la reclamante sostiene che il rapporto dell’arbitro e la distinta di gara della società Taureana sono stati redatti in forma generica e imprecisa concorrendo ad ingenerare notevoli dubbi sui reali autori delle violenze e addirittura sulle vittime delle stesse. Si è costituita anche la Taureana che ha prodotto controdeduzioni ed è comparsa alla seduta odierna. Le argomentazioni della società Amaranto sono totalmente destituite di fondamento sia per la parte che intende dimostrare la carenza di responsabilità e, che per la parte relativa al merito, che suonano addirittura provocatorie nella parte in cui sollevano dubbi sull’identità dei soggetti vittime dell’aggressione Il rapporto dell’arbitro, integrato dal supplemento, redatto in maniera chiara e circostanziata sgombra il campo da ogni dubbio sulla dinamica che ha dato luogo ai fatti, inconfutabili nella loro gravità. Anche le sanzioni appaiono congrue ed adeguate agli episodi di violenza aggravati tra l’altro dal connotato della gratuità che, laddove possibile, ne accentua la brutalità. Pur tutto quanto sopra esposto il reclamo è da rigettarsi. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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