COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIMONTE – GARA LIBERTAS STABIA / PIMONTE DEL 21.03.2009 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIMONTE – GARA LIBERTAS STABIA / PIMONTE DEL 21.03.2009 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo presidente, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Infatti, dalla documentazione depositata, nonché dalle dichiarazioni rese dal presidente della reclamante, in sede di audizione, si rileva che tra i calciatori v’è stato uno spintonamento ed il calciatore Barbato Catello, nello scontro, appoggiava la mano sul volto dell’avversario. Pertanto, si appalesa commisurata per eccesso la sanzione inflitta dal primo Giudice, sussistendo i presupposti per la sua riduzione. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pimonte, di ridurre a due giornate di gara, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Barbato Catello; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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