COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPODIMONTE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI PIETRO GINO FINO AL 27.3.2009, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DI PIETRO CRISTIANO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERANDRIA CLAUDIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: CAPODIMENTE – FORTITUDO NEPI del 15.3.2009 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPODIMONTE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI PIETRO GINO FINO AL 27.3.2009, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DI PIETRO CRISTIANO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERANDRIA CLAUDIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: CAPODIMENTE – FORTITUDO NEPI del 15.3.2009 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; convocata, come da richiesta, la Società per la quale però nessuno è comparso; udito, in sede di supplemento di referto l’arbitro, osserva: preliminarmente rileva che non sono impugnabili in alcuna sede ex art. 45 C.G.S. i provvedimenti a carico di Dirigenti e Tecnici fino ad un mese. Dalla lettura del reclamo si evince un sostanziale riconoscimento di responsabilità da parte dei reclamantI i quali, per l’effetto, si limitano a chiedere uno sconto di sanzione, Dal referto arbitrale, confermato puntualmente dall’arbitro in sede di supplemento di referto, emerge la legittimità oltre che la congruità, sotto il profilo del quantum, delle sanzioni impugnate. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’inibizione fino al 27.3.2009 del Dirigente DI PIETRO GINO; di respingere il reclamo confermando la squalifica per 5 gare a carico del calciatore PERANDRIA CLAUDIO e fino al 31.12.2009 a carico del calciatore DI PIETRO CRISTIANO. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it