COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2011 A CARICO DEL CALCIATORE CASSANO ANDREA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 18/12/08 ( Gara: CENTOCELLE – JENNE CALCIO del 6/12/08 – Campionato III CAT. RM)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2011 A CARICO DEL CALCIATORE CASSANO ANDREA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 18/12/08 ( Gara: CENTOCELLE – JENNE CALCIO del 6/12/08 - Campionato III CAT. RM) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: Nel riconoscersi autore del gesto, il calciatore Cassano ha dichiarato che, al termine della gara, dispiaciuto per l'esito dell'incontro, aveva calciato il pallone nel vuoto, colpendo in maniera del tutto accidentale il viso dell'Arbitro, che in quel momento si trovava ad una distanza di circa 40/50 metri. Si è quindi invocata la revoca, ovvero la riduzione della sanzione, essendosi trattato di un incidente assolutamente involontario. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo il pareggio conseguito nei minuti di recupero dalla squadra del Jenne, su un calcio di rigore, che aveva sollevato molte contestazioni, la partita era ripresa regolarmente e, sulla immediata azione d'attacco del Centocelle, il pallone era stato calciato dagli avversari in fallo laterale. A quel punto, mentre un calciatore del Centocelle si accingeva ad effettuare la rimessa in gioco, controllando l'orologio aveva accertato che il tempo era scaduto, sicché aveva emesso il triplice fischio, con il viso ancora girato verso destra, in direzione dell'orologio. Subito dopo era stato colpito da una violenta pallonata sul lato sinistro del volto, che gli aveva causato un momentaneo stordimento, facendolo cadere a terra. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, al momento del fatto, si trovava a circa tre metri dal punto ove stava per essere effettuata la rimessa laterale da parte di un giocatore del Centocelle, il quale aveva già il pallone tra le mani. L'Arbitro ha confermato di essere stato prontamente soccorso dal capitano del Centocelle, dal numero tre Bonanni e dall'Assistente di parte, ma di non aver ricevuto alcuna scusa per l'accaduto; anzi, a tal riguardo, ha riferito che, mentre lo accompagnava verso gli spogliatoi, lo stesso capitano del Centocelle gli aveva detto “Arbitro, deve capire il gesto del giocatore, in quanto Lei ha concesso un rigore che non c'era”.Egli ha infine precisato di non essersi recato al Pronto Soccorso, in quanto tutto si era risolto con il dolore causato dall'impatto con il pallone e con il momentaneo stordimento. Così ricostruita la dinamica dei fatti, deve quindi escludersi che il pallone calciato dal giocatore Cassano abbia colpito l'Arbitro in maniera del tutto accidentale; la breve distanza (appena 3 metri e non 40/50 come sostenuto dalla reclamante), la traiettoria tesa del pallone e la violenza del colpo, che ha fatto cadere in terra l'Arbitro, comprovano che il gesto è stato compiuto con il chiaro intento di colpire il Direttore di gara, in segno di protesta per le decisioni da lui assunte in precedenza ed in particolare per il decisivo calcio di rigore concesso agli avversari nei minuti di recupero. Ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, si ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione, dal momento che la pallonata non ha causato all'Arbitro rilevanti conseguenze fisiche, tant'è che non si è reso necessario alcun intervento medico. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore CASSANO ANDREA dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2010. La tassa di reclamo va restituita.
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