COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS GAVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 12.3.2009 (Gara: VIRTUS GAVIGNANO – FROSINONE 2000 del 22.2.2009 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS GAVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 12.3.2009
(Gara: VIRTUS GAVIGNANO – FROSINONE 2000 del 22.2.2009 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, il quale ha smentito la ricostruzione dei fatti così come esposta dalla Società ricorrente.
L’arbitro, infatti, ha puntualizzato di non aver convalidato la rete contestata, di aver verificato – anche alla presenza dei capitani delle due squadre – l’assenza di fori nella rete della porta e che il pallone era all’esterno della porta del FROSINONE 2000 quindi faceva riprendere il gioco con rimessa sul fondo.
Attesa la fede privilegiata che il Codice di Giustizia Sportiva riconosce al referto arbitrale, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di rigettare il ricorso proposto dalla VIRTUS GAVIGNANO confermando il risultato acquisito sul campo:
VIRTUS GAVIGNANO – FROSINONE 2000 1 – 2
La tassa reclamo va incamerata.
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