COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: ANTICOLI CORRADO – NUOVA LUNGHEZZA del 15.3.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: ANTICOLI CORRADO – NUOVA LUNGHEZZA del 15.3.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la società ANTICOLI CORRADO sostiene che non risponde al vero l’episodio segnalato dall’arbitro che, in occasione della realizzazione della rete, i loro sostenitori si aggrappavano alla rete di recinzione facendola vacillare. Evidenzia anche la ricorrente che non è stato mai necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per riportare la calma e che le frasi rivolte all’arbitro, e non cori, sono state soprattutto di breve durata. Allega la reclamante un attestato di servizio della Stazione Locale dei Carabinieri. Ed è per tutto quanto sopra denunciato che la Società ANTICOLI CORRADO, chiede una riduzione dell’ammenda. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dalla lettura degli atti di gara ha rilevato che tutto ciò che ha evidenziato la ricorrente nel proprio reclamo non trova riscontro nel referto arbitrale. Infatti dall’esame dello stesso, si nota il comportamento reiteratamente e gravemente offensivo e minaccioso dei sostenitori locali durante la gara ed i cori di discriminazione razziale indirizzati verso un calciatore di colore della squadra avversaria, episodio questo tra l’altro riportato anche nella annotazione di servizio rilasciata dalla Stazione Locale dei Carabinieri. E’ evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che le argomentazioni poste in essere dalla Società ANTICOLI CORRADO non sono accoglibili in quanto non trovano riscontro negli atti di gara. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare ritiene che l’ammenda inflitta alla Società ANTICOLI CORRADO sia del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori locali, conseguentemente DELIBERA Di respingere il reclamo confermando l’ammenda di € 600 a carico della Società ANTICOLI CORRADO. La tassa reclamo si incamera.
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