COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Reclamo Polisportiva Calizzano 1963 avverso la squalifica del calciatore Gelsomino Leandro fino al 22 aprile 2009. Gara Calizzano – Pallare del 15.3.2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 57 del 19.3.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 - Reclamo Polisportiva Calizzano 1963 avverso la squalifica del calciatore Gelsomino Leandro fino al 22 aprile 2009. Gara Calizzano - Pallare del 15.3.2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 57 del 19.3.2009. Il calciatore Gelsomino Leandro, espulso per aver tentato di colpire con calci e pugni un avversario, mentre s’allontanava dal terreno di gioco, colpiva con uno schiaffo alla nuca lo stesso avversario (anch’egli espulso). Dal che la squalifica fino al 22 Aprile 2009. La sanzione è stata appellata dalla Pol. Calizzano con reclamo di rito nel quale ammette i fatti ma chiede la riduzione della squalifica sostenendo che il gesto violento del calciatore era la conseguenza di una grave provocazione verbale dell’avversario. Le eccezioni della società non possono essere accolte perché negli atti, nel giudizio sportivo sempre prevalenti sulle dichiarazioni di parte, l’arbitro descrive nel dettaglio la dinamica dei fatti e ciò che effettivamente ha visto ed a tanto si è riferito il primo giudice nell’irrogazione della pena. Sotto il profilo equitativo la sanzione appare ben graduata nella sua entità afflittiva. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo della Pol. Calizzano e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it