COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Certosa Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Audax Travacò/Certosa del 16/03/2009 C.U. n.33 della Delegazione di PAVIA datato 26/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Certosa Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Audax Travacò/Certosa del 16/03/2009 C.U. n.33 della Delegazione di PAVIA datato 26/03/2009 La società CERTOSA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato gli allenatori Andrea VENTRONE sino al 01.06.2009 e Massimo CASTELLANI sino al 04/05/2009; inibito il dirigente Claudio FERRARI sino al 04.05.2009; squalificato l’assistente Roberto MAROZZI sino al 04.05.2009; i calciatori: Rosario CASAGRANDE sino al 25.05.2009; Alessandro BOSSI, Tomas CASAGRANDE, Gianpiero DI MARCO, Stefano FERRARI, Filippo FIGURATO, Federico MANZO, Riccardo RACAGNI e Raulvicente URGILES tutti per 4 GARE e comminato l’ammenda di Euro 180,00 alla medesima società. A fondamento del reclamo la Pol. CERTOSA deduce che i dirigenti e gli allenatori, FERRARI, CASTELLANI e MAROZZI sono del tutto estranei ai fatti così come l’allenatore VENTRONE. Afferma inoltre che molti calciatori non hanno attorniato l’arbitro né l’hanno insultato e pertanto, i tesserati sono stati penalizzati dal GS in maniera grave. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge che nove calciatori della Pol. CERTOSA compreso il capitano, RACAGNI, hanno insultato ed offeso l’arbitro. A fronte di tali comportamenti merita di essere confermata la squalifica al capitano RACAGNI e al calciatore CASAGRANDE Rosario (per fatti e comportamenti precedenti ben più gravi). Analogamente devono essere confermate le squalifiche inflitte agli allenatori VENTRONE e CASTELLANI, nonché all’assistente dell’arbitro MAROZZI i quali si sono resi parte attiva nelle offese ed insulti all’arbitro unitamente ai calciatori così come il dirigente FERRARI. Una lieve riduzione della squalifica merita di essere attribuita ai calciatori URGILES, BOSSI, DI MARCO, FERRARI e CASAGRANDE, in quanto il loro comportamento è stato identico a quello del capitano RACAGNI che per la sua qualifica di capitano merita una maggiore sanzione rispetto a quella da attribuire agli altri calciatori. L’ammenda alla reclamante, in ragione del comportamenti tenuto dai propri tesserati e spettatori, deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dei calciatore Alessandro BOZZI, Tomas CASAGRANDE, Gianpiero DI MARCO, Stefano FERRARI, Filippo FIGURATO, Federico MANZO e Raulvicente URGILES a 3 GARE, conferma per il resto tutte le altre decisioni del GS. Inoltre dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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