COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Villa Milano Camp. All. Prov. Gir. D Gara Bruzzano/Villa del 15/03/2009 C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Villa Milano Camp. All. Prov. Gir. D Gara Bruzzano/Villa del 15/03/2009 C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 19/03/2009 La società VILLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le squadre e inflitto l’ammenda di Euro 100,00=, lamentando che la rissa scatenatasi sul campo è stata di breve durata ed è stata provocata da alcuni calciatori (quattro) della squadra avversaria. Pertanto, chiede l’annullamento della punizione sportiva della perdita della gara con la “ratifica del risultato conseguito sul campo” al momento della sospensione della gara stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, come emerge dal referto arbitrale la gara è stata sospesa al 32’ del 2° T a causa di una rissa alla quale hanno preso parte calciatori e dirigenti di entrambe le squadre. Per costante orientamento di Questa Commissione e della CAF, qualora la gara venga sospesa per una rissa generalizzata alla quale hanno preso parte calciatori e/o dirigenti di entrambe le squadre, la responsabilità di detta sospensione è da attribuire ad entrambe le squadre per il solo fatto che i calciatori e/o dirigenti delle stesse vi hanno preso parte, indipendentemente da chi ha fatto scaturire la rissa stessa. Nel caso di specie, alla rissa hanno preso parte giocatori e dirigenti di entrambe le squadre. Pertanto, correttamente il GS ha sanzionato entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara e inflitto l’ammenda. Ne consegue che la decisione del GS merita la più ampia conferma. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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