COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Bellaria Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Palazzolo/Bellaria Cinisello del 08/03/2009 C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Bellaria Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Palazzolo/Bellaria Cinisello del 08/03/2009 C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 19/03/2009 La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il reclamo stesso ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il reclamo in questione seppur ampiamente argomentato non risulta sottoscritto dal Presidente o da altro soggetto dotto di poteri di firma per la società reclamante. Inoltre, risulta privo della delega e del mandato comprovante il conferimento dell’incarico al professionista che ha sottoscritto l’atto. PQM dichiara INAMMISSIBILE il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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