COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SAN MARCELLO avverso sanzioni merito gara San Marcello – Offagna, del 21.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 157 del 08/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S.D. SAN MARCELLO avverso sanzioni merito gara San Marcello - Offagna, del 21.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla S.S.D. San Marcello per il comportamento dei propri sostenitori, a fine gara, nei confronti della Terna arbitrale.
Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Tantucci Francesco, asseritamene tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale e tempestivo reclamo la S.S.D. San Marcello, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e del proprio calciatore dopo l’espulsione e chiedendo, pertanto, la riduzione delle sanzioni impugnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, al termine dell’incontro, mentre con i suoi assistenti si accingeva a lasciare l’impianto sportivo, alcuni sostenitori del San Marcello insultarono reiteratamente la terna arbitrale, circondando poi la loro autovettura e ritardandone la partenza. Aperta la portiera, lo colpirono con una manata che gli faceva sbattere la fronte contro il montante della macchina, procurandogli momentaneo dolore. Nel frattempo altri sostenitori spinsero un assistente contro l’auto. Furono, infine, oggetto di minacce e numerosi sputi sui vetri e sul parabrezza dell’autovettura, colpita altresì con pugni. Riferiva che il dirigente accompagnatore ufficiale, prendendo anch’egli delle spinte, tentò invano di difenderli. Una volta fuori dall’impianto sportivo, peraltro dopo diverso tempo, un’autovettura li seguì per circa due o tre chilometri, lampeggiando, suonando ed insultandoli.
In merito alla condotta ascritta al calciatore Tantucci, l’arbitro ha riferito di averlo espulso per avere questi bestemmiato e per averlo offeso, cercando altresì di avvicinarsi a lui con veemenza.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo parzialmente.
In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori locali risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.
Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’odierna reclamante nei confronti del direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
Viceversa, ritiene questa Commissione che la condotta del Tantucci integri la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e debba essere quindi punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come sopra proposto dalla S.S.D. San Marcello, così decide:
- lo accoglie nella parte inerente la sanzione comminata al calciatore Tantucci Francesco, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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