COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società ASD VILLASTELLONE CARIGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.40 del 26 marzo 2009 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione della gara VILLASTELLONE CARIGNANO – CARAMAGNESE ASD del 22 marzo 2009 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone M
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo della Società ASD VILLASTELLONE CARIGNANO
avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata
sul C.U. n.40 del 26 marzo 2009 della Delegazione
Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità
della posizione della gara VILLASTELLONE CARIGNANO –
CARAMAGNESE ASD del 22 marzo 2009 valida per il
Campionato di Seconda Categoria - Girone M
La ricorrente con il reclamo in oggetto chiede l’annullamento delle
sanzioni inflitte dal G.S. ovvero la perdita della gara con il risultato
di 0-3, l’inibizione del dirigente DELLA ROCCA Alessandro sino al 27
aprile 2009 e l’ammenda di euro 50,00 alla società poiché fondate
sull’errata circostanza che la ricorrente non avrebbe impiegato per tutta
la durata della gara un giocatore nato dopo il 1.1.1989.
La società ricorrente ha ragione a reclamare in quanto essa ha, invece,
ottemperato al disposto di cui al C.U. n.1 del 1.7.2008 impiegando per
tutta la partita il giocatore FORMICOLA Jacopo nato il 30.4.1991 come da
Tessera F.I.G.C. n. 031112 allegata agli atti.
Il G.S. è stato tratto in inganno dalla distinta di gara dove la data di
nascita del giocatore in questione risulta errata e segnata come
30.4.1981.
L’errore è evidente e la decisione del G.S. va annullata con le
conseguenze del caso.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara di accogliere il ricorso in oggetto
annullando tutte le sanzioni inflitte e disponendo l’omologazione del
risultato conseguito sul campo ovvero:
ASD VILLASTELLONE CARIGNANO – CARAMAGNESE 1-1
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo.
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