COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società ASD VILLASTELLONE CARIGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.40 del 26 marzo 2009 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione della gara VILLASTELLONE CARIGNANO – CARAMAGNESE ASD del 22 marzo 2009 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società ASD VILLASTELLONE CARIGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.40 del 26 marzo 2009 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione della gara VILLASTELLONE CARIGNANO – CARAMAGNESE ASD del 22 marzo 2009 valida per il Campionato di Seconda Categoria - Girone M La ricorrente con il reclamo in oggetto chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte dal G.S. ovvero la perdita della gara con il risultato di 0-3, l’inibizione del dirigente DELLA ROCCA Alessandro sino al 27 aprile 2009 e l’ammenda di euro 50,00 alla società poiché fondate sull’errata circostanza che la ricorrente non avrebbe impiegato per tutta la durata della gara un giocatore nato dopo il 1.1.1989. La società ricorrente ha ragione a reclamare in quanto essa ha, invece, ottemperato al disposto di cui al C.U. n.1 del 1.7.2008 impiegando per tutta la partita il giocatore FORMICOLA Jacopo nato il 30.4.1991 come da Tessera F.I.G.C. n. 031112 allegata agli atti. Il G.S. è stato tratto in inganno dalla distinta di gara dove la data di nascita del giocatore in questione risulta errata e segnata come 30.4.1981. L’errore è evidente e la decisione del G.S. va annullata con le conseguenze del caso. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara di accogliere il ricorso in oggetto annullando tutte le sanzioni inflitte e disponendo l’omologazione del risultato conseguito sul campo ovvero: ASD VILLASTELLONE CARIGNANO – CARAMAGNESE 1-1 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it