COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI IVANO PERSI, ADRIANOPERSI, DORINKASHAMI, TIZIANO DI SALVO, HENRY WILLIAM PALLOTTA, FEDERICO DE MONTIS, EMANUELE ZANI, ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI CON LA SOCIETA’ POL REAL MORANDI, NONCHE’ DELLA STESSA SOCIETA’ REAL MORANDI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI IVANO PERSI, ADRIANOPERSI, DORINKASHAMI, TIZIANO DI SALVO, HENRY WILLIAM PALLOTTA, FEDERICO DE MONTIS, EMANUELE ZANI, ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI CON LA SOCIETA’ POL REAL MORANDI, NONCHE’ DELLA STESSA SOCIETA’ REAL MORANDI La Procura Federale con atto del 3 febbraio 2009 ha disposto il deferimento dei calciatori in epigrafe, il primo ed il secondo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, e gli altri per la violazione dell’articolo 1 comma 1 e 3 del CGS e la società per responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati e sostenitori ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente riportava il contenuto della denuncia pervenuta dalla Pol. Dil. Palocco al Presidente del Comitato Regionale Lazio che, a sua volta, aveva trasmesso l’atto alla Procura, con la quale veniva denunciata la gravissima aggressione subita dal calciatore dell’esponente Mattia Bacchetti, al termine della gara disputata a Casal Palocco il 17-11-2007 contro la Pol. R. Morandi per il campionato Juniores provinciali. Nella circostanza il calciatore Bacchetti era stato aggredito da numerosi calciatori della Real Morandi riportando gravi lesioni che rendevano necessario l’intervento di un’ambulanza ed il suo trasporto all’Ospedale Grassi di Ostia dove rimaneva ricoverato per cinque giorni a causa del trauma cranico, del trauma del torace con emoftoe e contusioni polmonari sx multiple, trauma contusivo dell’addome, con prognosi complessiva di ben 25 giorni s.c. . Per l’episodio era stato aperto un procedimento penale e le indagini erano affidate ai Carabinieri di Roma – Casal Palocco. Dall’indagine della Procura Federale è emersa la fondatezza della denuncia della Pol. Dil. Palocco, corroborata dalle testimonianze dell’Osservatore Arbitrale e dello stesso Arbitro, e sono stati individuati come autori materiali del fatto, senza alcun dubbio, i calciatori Ivano Persi ed Adriano Persi, mentre gli altri calciatori deferiti si erano sottratti senza giustificato motivo alla convocazione della Procura federale per essere sentiti in merito ai fatti. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per far pervenire le loro memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive ed alla riunione comparivano i soli Adriano e Ivano Persi che protestavano la loro assoluta estraneità ai fatti addebitati. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e concludeva con la richiesta di squalifica per anni quattro a carico di Adriano ed Ivano Persi e di mesi tre a carico di tutti gli altri calciatori deferiti. Chiedeva altresì l’ammenda di € 5.000,00 a carico del Real Morandi. I deferiti presenti chiedevano il proscioglimento. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti siano provati. Innanzitutto emerge dagli atti che i calciatori accusati di non aver collaborato alle indagini sottraendosi agli interrogatori della Procura Federale non hanno risposto alle convocazioni o, se hanno risposto, non hanno minimamente collaborato o si sono allontanati prima di poter essere sentiti dagli inquirenti. A loro carico quindi deve applicarsi la sanzione richiesta. Emerge poi dagli atti la responsabilità dei due Persi, riconosciuti dal calciatore aggredito e, per quanto riguarda Ivano Persi anche dal compagno di squadra Bozza. Inoltre è stato accertato che durante la gara il povero Bacchetti aveva colpito involontariamente con un colpo sul volto proprio l’Ivano Persi che da quel momento aveva assunto un atteggiamento particolarmente aggressivo e nervoso protrattosi per tutta la gara. I fatti meritano senz’altro una punizione esemplare, sia per la violenza manifestata dagli aggressori, sia per la reiterazione e pericolosità dei colpi, sferrati in larga misura in zone vitali, petto e cranio, ed in modo del tutto proditorio, sette od otto contro uno solo. Appare dunque adeguata la sanzione di cui al dispositivo, appena ridimensionata rispetto al petitum. A carico della società che deve rispondere oggettivamente e direttamente del comportamento dei suoi tesserati deve applicarsi la sanzione dell’ammenda, anch’essa in misura certamente non trascurabile ed afflittiva pur se ridimensionata rispetto a quella richiesta. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i deferiti e per l’effetto di applicare ai calciatori Ivano Persi e Adriano Persi la squalifica per anni tre, ai calciatori Dorin Kashami, Tiziano Di Salvo, Henry William Pallotta, Federico De Montis ed Emanuele Zani, tutti tesserati per la società Real Morandi, la squalifica per mesi tre ed alla società Real Morandi l’ammenda di € 2.000,00. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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