COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LATERA, SIG. RODOLFO CIONCO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETT. C REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL DIRIGENTE ROMEO PAVAN PER CIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ LATERA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LATERA, SIG. RODOLFO CIONCO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETT. C REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL DIRIGENTE ROMEO PAVAN PER CIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ LATERA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale del Presidente della Società LATERA, Sig. RODOLFO CIONCO, del Dirigente della stessa Società, Sig. ROMEO PAVAN e della Società LATERA per le violazioni loro ascritte indicate nel dispositivo. Nell’atto del 2.2.2009, l’Organo requirente ha preso atto della nota con cui il Comitato Regionale Lazio ha segnalato che la Società LATERA, partecipante al Campionato Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2008/2009, non ha ottemperato all’obbligo di indicare un tecnico abilitato incaricato della conduzione tecnica della prima squadra. L’incaricato della Procura Federale ha rilevato dalla documentazione in atti, che per n.7 gare non è stato indicato nella distinta di gara il nominativo del tecnico, nonostante che nel foglio di censimento risultasse il Sig. MORGAN CROCE regolarmente in possesso di tale abilitazione e qualifica e per il quale la predetta Società non ha richiesto il tesseramento, per cui le suddette sette gare sono state tutte sottoscritte dal Sig. ROMEO PAVAN, Dirigente accompagnatore della squadra. La Procura Federale quindi riteneva insussistente la responsabilità dei deferiti. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura. Per i deferiti nessuno era presente né sono state inoltrate controdeduzioni al riguardo. La Procura, pertanto, conclude con l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti in quanto i fatti contestati vengono confermati, concludendo con la proposta del provvedimento di 6 mesi di inibizione per il Presidente RODOLFO CIONCO, di 3 mesi di inibizione al Dirigente ROMEO PAVAN e l’ammenda di € 3.500 in relazione alla partecipazione ad un Campionato importante come quello di Promozione. La Commissione Disciplinare Territoriale pur concordando con l’ammissione di responsabilità di tutti i deferiti, ritiene che le sanzioni proposte possono essere ridimensionate lievemente e di riportare le stesse secondo gli abituali parametri adottati in casi analoghi a quello in esame. Detto ciò, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti comminando al Presidente RODOLFO CIONCO l’inibizione per mesi 4, al Dirigente ROMEO PAVAN l’inibizione per mesi 2 e l’ammenda di € 1.000 alla Società LATERA. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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