COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Mancuso Giuseppe (Presidente A.S.D. Piero Mancuso) 2) A.S.D. Piero Mancuso Procedimento 209/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Mancuso Giuseppe (Presidente A.S.D. Piero Mancuso) 2) A.S.D. Piero Mancuso Procedimento 209/A Considerato che la Procura Federale con nota 5067/170 del 4 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 C.G.S., in relazione All’ art. 32 commi 1) e 7) Regolamento L.N.D. e Art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 31 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: Nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, come da atto di deferimento, quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Mancuso Giuseppe l’inibizione per giorni 30 (trenta); Alla Società A.S.D. Piero Mancuso l’ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Mancuso Giuseppe (Presidente A.S.D. Piero Mancuso) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); Alla Società A.S.D. Piero Mancuso, a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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