COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Vanella Angelo (Presidente U.S.D. Calatafimi Don Bosco) 2) U.S.D. Calatafimi Don Bosco (TP) Procedimento 216/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Vanella Angelo (Presidente U.S.D. Calatafimi Don Bosco) 2) U.S.D. Calatafimi Don Bosco (TP) Procedimento 216/A Considerato che la Procura Federale con nota 4985/1765 del 2 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1) C.G.S., in relazione All’ art. 32 commi 1) e 7) Regolamento L.N.D. e Art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 31 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: Nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, le parti rinviate a giudizio, infliggendo al Sig. Vanella Angelo la inibizione a tutti gli effetti per giorni 30 (trenta); Alla Società U.S.D. Calatafimi Don Bosco l’ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento; Preso atto che il Sig. Pizzuto Carmelo non è più tesserato per la F.I.G.C.; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Vanella Angelo (Presidente U.S.D. Calatafimi Don Bosco) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per giorni 30 (trenta); Alla Società U.S.D. Calatafimi Don Bosco l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di responsabilità diretta; La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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