COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. ASD REAL SAN PAOLO CALCIO (SR), suo Presidente Sig. DE SIMONE VINCENZO e n° 3 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 2^ Categoria 2007/08 Procedimento n° 228/A/1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. ASD REAL SAN PAOLO CALCIO (SR), suo Presidente Sig. DE SIMONE VINCENZO e n° 3 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 2^ Categoria 2007/08 Procedimento n° 228/A/1 Con nota del 12.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la odierna deferita non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, è stata deferita innanzi questo Organo di Giustizia per non avere avere sottoposto n° 3 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36. Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo essi accettato di partecipare a gare sebbene sprovvisti di detta certificazione obbligatoria. Poiché l’obbligo in oggetto grava sulla Società, e quindi sul suo Presidente, alla prima si ritiene di giustizia applicare la sanzione dell’ammenda rapportandola (tenuto anche conto del Campionato di appartenenza) ad € 30,00 per ogni certificato non richiesto, mentre al secondo si ritiene dovere applicare la sanzione dell’inibizione, aggravata nella misura dalla mendace dichiarazione resa in calce alle singole richieste di tesseramento circa il possesso del relativo certificato medico. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 07.04.2009 i deferiti non hanno ritenuto di partecipare; in assenza di note difensive di sorta, P.T.M. DELIBERA: In accoglimento del proposto deferimento, Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 90,00; Di inibire il suo Presidente, Sig. Vincenzo De Simone, a tutto il 30.09.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.; Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: Andrea Chisari, Davide Melluso e Gianluca Romano l’ammonizione con diffida a non partecipare a gare in assenza del prescritto certificato medico. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..
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