COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. ASTI SPORT avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 242009 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara ASTI SPORT – CALAMANDRANESE disputata in data 2932009, Campionato Giovanissimi Provinciale.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. ASTI SPORT avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 242009 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara ASTI SPORT – CALAMANDRANESE disputata in data 2932009, Campionato Giovanissimi Provinciale. Con ricorso inviato in data 742009 la Società ASTI SPORT si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore EL HARTI Kalid, e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, sostiene che la lite che ha coinvolto il calciatore sanzionato non avrebbe avuto la durata indicata nel referto arbitrale né sarebbe stata caratterizzata da calci e pugni reciproci come ivi descritto. Si lamenta altresì che il direttore di gara avrebbe dovuto convocare i dirigenti per far accompagnare i calciatori espulsi negli spogliatoi., come avrebbe egli stesso ammesso al termine della gara discutendo con alcuni dirigenti. Infine si rappresentano le gravi conseguenze del provvedimento assunto a carico del giovane calciatore. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso del fallo di reazione che ha determinato l’espulsione e della successiva lite connotata da calci e pugni esplosa tra l’ EL HARTI ed il giocatore che con lui era stato allontanato L’episodio appare sicuramente grave posto che neppure il cartellino rosso ha indotto il calciatore alla calma e, trattandosi di fatto violento l’entità della sanzione appare conforme ai criteri dettati dal Codice di Giustizia Sportiva.. Quanto alle asserite ammissioni dell’arbitro a fine gara, si osserva come il supplemento di rapporto riferisca, invece, di una certa petulanza e di pressioni esercitate da persona identificata con certezza nel Presidente della Società ricorrente il cui nominativo, tuttavia, non corrisponde a quello del Presidente firmatario del reclamo. Ai fini della presente decisione il fatto rileva unicamente in quanto ha trovato piena smentita la circostanza riferita nel reclamo. Eventuali ulteriori aspetti anomali dell’episodio potranno essere approfonditi, se del caso, dalla Procura Federale cui vanno trasmessi gli atti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società ASTI SPORT dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 62 che non risulta versata Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it