COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. ASTI SPORT avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 242009 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara ASTI SPORT – CALAMANDRANESE disputata in data 2932009, Campionato Giovanissimi Provinciale.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della società A.S.D. ASTI SPORT avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38
del 242009 della Delegazione Provinciale di Asti,
in relazione alla gara ASTI SPORT – CALAMANDRANESE
disputata in data 2932009, Campionato Giovanissimi
Provinciale.
Con ricorso inviato in data 742009 la Società ASTI SPORT si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica
per quattro gare il giocatore EL HARTI Kalid, e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente, sostiene che la lite che ha coinvolto il
calciatore sanzionato non avrebbe avuto la durata indicata nel referto
arbitrale né sarebbe stata caratterizzata da calci e pugni reciproci come
ivi descritto. Si lamenta altresì che il direttore di gara avrebbe dovuto
convocare i dirigenti per far accompagnare i calciatori espulsi negli
spogliatoi., come avrebbe egli stesso ammesso al termine della gara
discutendo con alcuni dirigenti. Infine si rappresentano le gravi
conseguenze del provvedimento assunto a carico del giovane calciatore.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto
arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici
dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce in modo
puntuale e preciso del fallo di reazione che ha determinato l’espulsione
e della successiva lite connotata da calci e pugni esplosa tra l’ EL
HARTI ed il giocatore che con lui era stato allontanato
L’episodio appare sicuramente grave posto che neppure il cartellino rosso
ha indotto il calciatore alla calma e, trattandosi di fatto violento
l’entità della sanzione appare conforme ai criteri dettati dal Codice di
Giustizia Sportiva..
Quanto alle asserite ammissioni dell’arbitro a fine gara, si osserva come
il supplemento di rapporto riferisca, invece, di una certa petulanza e di
pressioni esercitate da persona identificata con certezza nel Presidente
della Società ricorrente il cui nominativo, tuttavia, non corrisponde a
quello del Presidente firmatario del reclamo.
Ai fini della presente decisione il fatto rileva unicamente in quanto ha
trovato piena smentita la circostanza riferita nel reclamo. Eventuali
ulteriori aspetti anomali dell’episodio potranno essere approfonditi, se
del caso, dalla Procura Federale cui vanno trasmessi gli atti.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società ASTI SPORT dichiarando la medesima tenuta al
pagamento della tassa di reclamo pari ad € 62 che non risulta versata
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. ASTI SPORT avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 242009 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara ASTI SPORT – CALAMANDRANESE disputata in data 2932009, Campionato Giovanissimi Provinciale."