COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della società F.C. CANNOBIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 2632009 della Delegazione Provinciale VCO, in relazione alla gara CANNOBIO – ORNAVASSESE disputata in data 2132009, Campionato Juniores Provinciale.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della società F.C. CANNOBIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 2632009 della Delegazione Provinciale VCO, in relazione alla gara CANNOBIO - ORNAVASSESE disputata in data 2132009, Campionato Juniores Provinciale. Con ricorso inviato in data 142009 la Società CANNOBIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 3049 il dirigente accompagnatore sig. ARIZZOLI Antonello e con la squalifica per sei gare il giocatore SIDOTI Giuseppe, per quattro gare il giocatore SALETTI Matteo, per tre gare ilo calciatore GUNTRI Jacopo, per due gare il giocatore CALANDRA Francesco e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ritiene eccessive le squalifiche in riferimento a quanto riportato. Peraltro, si aggiunge nel ricorso, i fatti descritti in referto sarebbero più gravi di quanto in realtà successo. Il ricorso può trovare parziale accoglimento.. Va innanzi tutto precisato che, in riferimento alla posizione del CALANDRA deve essere dichiarato inammissibile essendo la squalifica inflitta non superiore ai due turni di gara. (art. 46 comma 3 lett. a C.G.S.) Quanto al resto, è doveroso ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova “circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S) Ora il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riportare le condotte tenute da tutti i tesserati sanzionati che valutate nel loro complesso sono sintomatiche di un clima polemico certamente contrario ai valori dello sport che ha coinvolto tutto l’ambiente della società ricorrente, (dai dirigenti ai giocatori) il che giustifica pienamente la gravità delle sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado. Viceversa, ad avviso di questa Commissione, non sembrerebbe trovare giustificazione nel referto arbitrale il divario tra la squalifica inflitta al SIDOTI rispetto a quanto rimediato dal SALETTI. In effetti, secondo quanto riportato dall’arbitro i due giocatori avrebbero tenuto un comportamento pressoché analogo, uguale maleducazione e volgarità, stessa arroganza simile atteggiamento intimidatorio. Va pertanto ridotta la squalifica inflitta al SIDOTI rideterminandone la durata in quattro turni di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico di SIDOTI Giuseppe, rideterminandone la durata in quattro turni di gara. Dichiara inammissibile il reclamo in riferimento alla posizione di CALANDRA Francesco. Conferma nel resto il provvedimento impugnato. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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