COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 242009 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara VALVARAITA .GIOVANILE CENTALLO 2006 disputata in data 2732009, Campionato di III Categoria Girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 242009 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara VALVARAITA .GIOVANILE CENTALLO 2006 disputata in data 2732009, Campionato di III Categoria Girone B. Con ricorso inviato in data 742009 la Società GIOVANILE CENTALLO 2006 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore GARELLO Gianluca, e ne chiede la riduzione. La società ricorrente non riconosce la ricostruzione del fatto riportata nella delibera impugnata, ritenendo lieve e del tutto fortuito l’impatto intercorso tra il GARELLO ed il giocatore avversario e riferisce che alla comunicazione del provvedimento di espulsione il giocatore ha disciplinatamente abbandonato il campo senza dar luogo ad alcuna protesta né ad alcun gesto inconsulto. Il ricorso può trovare accoglimento. Tenuto conto che, a quanto si evince dal referto arbitrale, il GARELLO è stato espulso per aver colpito con una manata allo stomaco un giocatore avversario e che quest’ultimo ha subito analoga sorte per aver tenuto un comportamento assolutamente identico ai danni dello stesso GARELLO, si ritiene, in assenza di ulteriori precisazioni da parte del direttore di gara, che l’episodio rientri tra i normali alterchi tra avversari originati dalla tensione agonistica. Il fatto, pertanto, trova giusta ed adeguata sanzione nell’espulsione prontamente comminata dall’arbitro e nella conseguente giornata di squalifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIDUCE la squalifica a carico di GARELLO Gianluca, rideterminandone la durata ad un solo turno di gara.. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it