COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 195 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.C.D. Cascine Sportiva Avverso Esito Gara Cascine Follonica Del 2229 Campionato Prima Categoria

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 195 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.C.D. Cascine Sportiva Avverso Esito Gara Cascine Follonica Del 2229 Campionato Prima Categoria Propone rituale reclamo la A.C.D. Cascine Sportiva avverso il provvedimento del G.S. Territoriale della Toscana che aveva rigettato il reclamo riguardo all’esito gara in oggetto terminata in pareggio 0-0 chiedendo l’assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0. Assume la reclamante la irregolare posizione in campo del calciatore del Follonica Pierini Cristiano, il quale, a dire della reclamante, non sarebbe tesserato per la società Follonica. Il primo giudice aveva respinto il reclamo, anche a seguito del controricorso del Follonica, in quanto il calciatore in questione era regolarmente tesserato per il Follonica dal 292008 e solo per un errore materiale nel rilascio della tessera da parte dell’ufficio tesseramenti era stato indicato nella tessera plastificata come Cristian anziché come Cristiano e riportato nelle note gara in tal modo fino a che non era stato a livello tessera regolarizzato il tutto. Nel reclamo a questa C.D. la soc. Cascine ribadisce quanto già dedotto adducendo ulteriori elementi di dubbio circa la regolare posizione del calciatore, quali, ad esempio, il diverso numero della tessera riportata sulle distinte gara per Pierini Cristian e per Pierini Cristiano. La C.D. esaminato il reclamo effettuati ulteriori accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti sulla posizione del calciatore in questione, decide di respingere il reclamo. Non può esservi dubbio alcuno circa il fatto che Pierini Cristian e Cristiano siano la stessa persona, il documento allegato alla richiesta di tesseramento è identico in entrambi i casi ed il calciatore è nato in entrambi i casi il 2521987. La diversità del numero della tessera plastificata sta nel fatto che è stata rilasciata una seconda tessera col nome corretto in sostituzione di quella col nome errato. C.U. N. 55 del 16/4/2009 – pag. 1980 Trattasi di un mero errore materiale effettuato dall’Ufficio Tesseramenti e non avendo avuto alcuna concreta conseguenza sulla regolarità delle gare a cui il calciatore ha partecipato il reclamo non può essere accolto. Infatti a maggior conferma di ciò, questa commissione ha effettuato un ulteriore verifica al fine di accertare se il calciatore, inizialmente schierato in campo come Cristian avesse avuto delle sanzioni disciplinari (espulsioni o ammonizioni) che poi non fossero state scontate o non conteggiate allorchè ha iniziato ad essere schierato come Cristiano, ebbene è risultato che il calciatore come Cristian non ha ricevuto alcun provvedimento disciplinare e come Cristiano ha ricevuto solo due giornate di squalifica, sempre per recidività in ammonizioni, squalifiche regolarmente scontate. La decisione del primo giudice è pertanto del tutto condivisibile e va confermata respingendo il reclamo. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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