COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 193 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.P. Torrenieri A.S.D, in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. che ha squalificato per due mesi il calciatore Mariotti Lorenzo. (C.U. n. 49/2009).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
193 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.P. Torrenieri A.S.D, in
opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. che ha squalificato per due mesi il
calciatore Mariotti Lorenzo.
(C.U. n. 49/2009).
“Allorché si accingeva ad espellere un compagno di squadra, gli bloccava la mano”, questa la
motivazione con cui il G.S.T. ha assunto il provvedimento poco sopra specificato che viene
impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore.
Nel gravame la reclamante pur “non negando la dinamica dello svolgimento dell’episodio” tenta di
sminuirne la portata con l’affermare che “il giocatore si limitava ad appoggiare leggermente la
mano sul braccio del D.G. per richiamare la sua attenzione e protestare civilmente…”.
La C.D. ha provveduto ad acquisire il supplemento di rapporto nel quale l’arbitro, letto il reclamo,
dopo aver confermato la circostanza che il calciatore gli bloccava la mano mentre egli tentava di
estrarre il cartellino per espellere un compagno di squadra del Mariotti, ritiene di integrare il
rapporto di gara precisando che il calciatore lo bloccava con ambedue le mani, una delle quali
tratteneva energicamente il cartellino rosso.
Il comportamento del calciatore quindi, lungi dall’essere un gesto rivolto a richiamare l’attenzione
del D.G., integra un atto di violenza fisica volto com’è a limitare l’attività del D.G..
Pur considerando che la precisazione è avvenuta in sede di supplemento di rapporto, il Collegio
ritiene la sanzione comminata perfettamente congrua ed adeguata all’accaduto.
P.Q.M.
la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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