COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 186 stagione sportiva 2008/09 Gara Antares – Spignana (4-2) del 14/03/09. Campionato di III categoria. In C.U. n.35 del 18/03/09 Delegazione Provinciale di Pistoia.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
186 stagione sportiva 2008/09 Gara Antares – Spignana (4-2) del 14/03/09.
Campionato di III categoria. In C.U. n.35 del 18/03/09 Delegazione Provinciale di Pistoia.
Reclama la società Spignana avverso la inibizione del proprio tesserato sig. Biondi Fabio il quale
“Come emerge dal referto integrato da rapporto del commissario di campo il sig. Biondi Fabio al
rientro negli spogliatoi tentava di colpire il D.G. ed il commissario di campo con pugni
accompagnando ogni tentativo con offese e minacce reiterate. In uno di questi tentativi afferrava
per un braccio il commissario di campo e lo colpiva di striscio alla nuca senza procurargli dolore.
Inoltre all'uscita del recinto spogliatoi tentava nuovamente un'aggressione nei confronti del
commissario di campo, tentativo non riuscito solo grazie all'intervento fattivo di alcuni dirigenti della
propria società”.
La reclamante ammette il comportamento offensivo ed irriguardoso del proprio dirigente verso il
commissario di campo, escludendo tuttavia che lo stesso sia passato alle vie di fatto verso lo
stesso. Chiede una revisione della sanzione.
Il D.G. Nel supplemento di rapporto conferma che i fatti gli sono stati riferiti dal commissario di
campo e di avere visto unicamente, all'uscita del suo spogliatoio, il Biondi che correva minaccioso
verso il commissario quest'ultimo non riuscendo a raggiungerlo in quanto fermato da alcune
persone. Riferisce inoltre di una frase offensiva verso il citato.
C.U. N. 55 del 16/4/2009 – pag. 1982
La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo.
I fatti salienti sono stati riportati dall'arbitro così come a lui riferiti dal commissario di campo tranne
quanto evidenziato in precedenza.
Il Collegio rileva una discrepanza fra il testo del rapporto del commissario di campo e quello
dell'arbitro in relazione al presunto tentativo di aggressione da parte del Biondi verso i due soggetti
indicati.
Infatti, nella narrazione del primo, si evince di alcuni tentativi di aggressione mentre l'arbitro parla
di simulazione che poi, relativamente al commissario, si è concretizzata con un toccamento alla
testa (di striscio).
I gesti posti in essere dal Biondi sono sicuramente da biasimare con forza, tuttavia il concetto di
“simulazione” usato dall'arbitro diverge non poco da quello di “tentativo di aggressione” usato da
commissario e ripreso dal G.S.
La C.D. dopo un attento esame degli atti ritiene che la versione fornita dall'arbitro sia più vicina alla
realtà dei fatti in quanto, se si fosse trattato di veri e propri atti idonei ad offendere l'integrità
personale di quest'ultimo, egli ben difficilmente non se ne sarebbe accorto.
Acclarata la dinamica sul punto, il Collegio ritiene che il comportamento del Biondi sia comunque
da censurare non solo per la simulazione di cui sopra, ma anche per le minacce e le offese
profferite che, peraltro, non vengono contestate dalla reclamante nello specifico, oltre
all'atteggiamento potenzialmente idoneo ad offendere posto in essere dall'incolpato così come
riportato dal D.G. per scienza diretta.
P.Q.M.
La C.D.T.T. accoglie il reclamo cassando l'originaria inibizione inflitta al sig. Biondi Fabio,
riducendola fino a tutto il 31/12/2009.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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