COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 202 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dal Sig. Morelli Maurizio avverso la squalifica, inflitta dal G.S. di Livorno al figlio Francesco, per dieci mesi e quindi fino al 13.01.2010. (C.U. n. 37/2009).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
202 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dal Sig. Morelli Maurizio avverso la
squalifica, inflitta dal G.S. di Livorno al figlio Francesco, per dieci mesi e quindi fino al
13.01.2010. (C.U. n. 37/2009).
Il Signor Maurizio Morelli, qualificandosi “…padre di Francesco Morelli calciatore dell’U.S.
Castiglioncello….…” propone reclamo avverso la sanzione precisata in epigrafe.
La C.D. esaminato il documento ritiene di non poterlo prendere in esame mancando nel
sottoscrittore ogni legittimazione attiva.
Si ricorda a tal fine che i reclami sono proponibili unicamente da chi è titolare di un interesse diretto
(art.33 C.G.S.) e quindi società e tesserati.
Il genitore è legittimato a proporre il gravame, con le formalità previste, unicamente nel caso di
calciatori minori; nel caso in esame Francesco Morelli è nato il 24 ottobre 1989, maggiorenne e
quindi legittimato a presentare reclamo in proprio.
P.Q.M.
la C.D. non prende in esame il contenuto del reclamo disponendo l’acquisizione della tassa nella
misura prevista.
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