COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. ADEMIR FREDA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BATTIPAGLIA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DELL’ART. 40, COMMA 1, LETTERA A) ED H) DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (QUEST’ULTIMO ARTICOLO INTEGRALMENTE CONFERMATGO NEI CONTENUTI DELL’ART. 40, COMMI 1 E 3, PUNTI F) ED I) DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. ADEMIR FREDA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI
BATTIPAGLIA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DELL’ART. 40,
COMMA 1, LETTERA A) ED H) DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (QUEST’ULTIMO ARTICOLO INTEGRALMENTE CONFERMATGO
NEI CONTENUTI DELL’ART. 40, COMMI 1 E 3, PUNTI F) ED I) DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 marzo 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 16 gennaio 2009, protocollo 3789/965, a
carico del sig. Ademir Freda, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Battipaglia, al quale è stata contestata
la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art. 40, comma 1, lettera a)
ed h) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri vigente all’epoca dei fatti, quest’ultimo articolo
integralmente confermato nei contenuti dell’art. 40, commi 1 e 3, punti f) ed i) del vigente Regolamento
A.I.A.; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 aprile 2009 è risultato presente il deferito, sig. Ademir Freda, arbitro effettivo della
Sezione A.I.A. di Battipaglia. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno –
preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Ademir Freda, arbitro effettivo della
Sezione A.I.A. di Battipaglia –, nelle sue conclusioni ha chiesto per il sig. Ademir Freda, arbitro effettivo
della Sezione A.I.A. di Battipaglia, 10 giorni di inibizione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura
Federale, considerato che in base al Codice di Giustizia Sportiva previgente, rilevato che dagli atti
documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il sig. Ademir Freda, arbitro effettivo della Sezione
A.I.A. di Battipaglia, abbia tardivamente trasmesso il referto della gara Città di Agropoli / Padula del
22.12.2007, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debba essere confermata la sanzione,
così come “patteggiata”, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra la parte deferita ed il Sostituto
Procuratore Federale: a carico del sig. Ademir Freda, nella misura di giorni dieci di inibizione. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Ademir Freda, quale arbitro effettivo della
Sezione A.I.A. di Battipaglia, la sanzione dell’inibizione per giorni dieci.
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