COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.A. S. BARTOLOMEO – GARA G.A. S. BARTOLOMEO / SALZA IRPINA DEL 15.03.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.A. S. BARTOLOMEO – GARA G.A. S. BARTOLOMEO / SALZA IRPINA DEL 15.03.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dello stralcio, di cui al C.U. n. 89 del 2.04.2009 del C.R. Campania, pag. 2144, relativo alle sanzioni a carico dei calciatori Lanzieri Francesco e Russo Antonio; atteso che, in ordine alla squalifica del campo di giuoco, alla sanzione pecuniaria ed alla squalifica dell’allenatore, sig. Federico Vincenzo, nonché in ordine alla squalifica dei calciatori Di Genova Alfonso e Morrone Giuseppe ed all’inibizione a carico del dirigente sig. Bruno Gabriele, questa C.D.T. aveva disposto il rinvio della decisione all’odierna riunione del 6.04.2009, per la quale era stata, altresì, determinata la convocazione del direttore di gara, per la relativa audizione; tanto premesso, osserva: all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha confermato quanto specificato nel proprio referto di gara. Deve, peraltro, tenersi conto della circostanza che la società reclamante non ha suffragato le proprie tesi difensive né con adeguata documentazione, né con argomentazioni idonee a confutare il contenuto del referto arbitrale, che configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società G.A. S. Bartolomeo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società G.A. S. Bartolomeo.
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