COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA BELVEDERE C5 / SANT’EGIDIO DEL 28.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA BELVEDERE C5 / SANT’EGIDIO DEL 28.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sant’Egidio, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla gara in epigrafe, preso atto che il direttore di gara, nonostante convocato due volte, non si è presentato, osserva: l’impugnazione, relativa al risultato della gara, deve giudicarsi inammissibile, in quanto non corredata dalla prova della contestuale spedizione del reclamo medesimo alla società controparte. Quanto, invece, alla richiesta di riduzione della sanzione a carico del calciatore Ferraioli Francesco Luigi, questa C.D.T. giudica congruo e corrispondente ad un sua equa commisurazione la riduzione della squalifica a quattro a tre giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, per la parte relativa al risultato della gara; di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ferraioli Francesco Luigi; nulla dispone addebitarsi in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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