COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA BELVEDERE C5 / SANT’EGIDIO DEL 28.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA BELVEDERE C5 / SANT’EGIDIO DEL 28.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sant’Egidio, avverso le decisioni del
Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla gara in epigrafe, preso atto che il direttore di gara, nonostante
convocato due volte, non si è presentato, osserva: l’impugnazione, relativa al risultato della gara, deve
giudicarsi inammissibile, in quanto non corredata dalla prova della contestuale spedizione del reclamo
medesimo alla società controparte. Quanto, invece, alla richiesta di riduzione della sanzione a carico del
calciatore Ferraioli Francesco Luigi, questa C.D.T. giudica congruo e corrispondente ad un sua equa
commisurazione la riduzione della squalifica a quattro a tre giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, per la parte relativa al risultato della gara; di ridurre a tre
giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ferraioli Francesco Luigi; nulla dispone
addebitarsi in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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