COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLD RANCH – GARA OLD RANCH / ATL. SAN LORENZO DEL 28.02.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLD RANCH – GARA OLD RANCH / ATL. SAN LORENZO DEL 28.02.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Old Ranch, in ordine alla regolarità di svolgimento della gara, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante (finalizzata alla modifica del risultato della gara) non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Old Ranch.
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