COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLD RANCH – GARA OLD RANCH / ATL. SAN LORENZO DEL 28.02.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO OLD RANCH – GARA OLD RANCH / ATL. SAN LORENZO DEL 28.02.2009 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Old Ranch, in ordine alla regolarità di
svolgimento della gara, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, al ricorso presentato dalla
società reclamante (finalizzata alla modifica del risultato della gara) non è stata allegata la ricevuta della
raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. Pertanto, è mancato uno
dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria di
inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di
Giustizia Sportiva all’art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Old Ranch.
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