COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G. CASTELLO AVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEL CALCIATORE LO POMO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 2.4.2009 (Gara: G.CASTELLO – OLIMPIA del 28.3.2009 – Campionato Jun. Reg. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G. CASTELLO AVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEL CALCIATORE LO POMO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 2.4.2009
(Gara: G.CASTELLO – OLIMPIA del 28.3.2009 – Campionato Jun. Reg. Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che l’episodio di fine gara di cui si è reso protagonista il calciatore LO POMO SIMONE è stato ampiamente e puntualmente descritto dall’arbitro nel proprio referto: il LO POMO, dopo essersi tolto la maglia di gioco calciava il pallone contro l’arbitro attingendolo al capo, senza causargli conseguenze.
Considerato che l’assunto della reclamante, inteso a caratterizzare l’effetto del gesto come una mera causalità è totalmente da disattendere e che le sue doglianze sono prive di fondamento alla luce della rappresentazione del fatto da parte dell’arbitro;
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POL. G. CASTELLO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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