COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 136 della società LOCRI A.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per TRE giornate con obbligo di disputa delle stesse a porte chiuse, ammenda di € 1000,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 136 della società LOCRI A.C.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 122 del 02.04.2009 (Penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per TRE giornate con obbligo
di disputa delle stesse a porte chiuse, ammenda di € 1000,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
considerato:
che dal rapporto del direttore di gara e del primo assistente risulta in maniera chiara ed inequivoca che durante la gara e a gioco
fermo due sostenitori della società reclamante entravano abusivamente sul terreno di gioco e uno di questi afferrava per il collo un
assistente arbitrale spingendolo e offendendolo con frasi ingiuriose e minacciose;
chee, durante la gara, sostenitori della società Locri lanciavano contro il predetto assistente arbitrale mandarini uno dei quali lo
colpiva ad una gamba senza conseguenze;
che, a fine gara, la stesso assistente mentre si trovava nel tunnel che porta agli spogliatoi veniva colpito con un calcio allo stomaco
dallo stesso sostenitore che precedentemente si era reso responsabile nei suoi confronti di atto di violenza mentre altri due
sostenitori lo colpivano con due calci alle gambe;
che nello spogliatoio, a fine gara, l’arbitro veniva colpito con un calcio ad una gamba da persona entrata abusivamente;
che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova, che non può essere disattesa per
dichiarazioni diverse ancorché qualificate;
che il comportamento dei sostenitori della reclamante, già peraltro diffidata per fatti analoghi, deve essere adeguatamente
sanzionato;
che le sanzioni irrogare dal Giudice Sportivo Territoriale sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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